Nulla osta – autorizzazioni – valutazioni VIncA

Il nulla osta è un atto di competenza dell’Ente Parco preventivo e necessario per il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere da eseguire all’interno dell’area protetta. Il Nulla Osta verifica la conformità tra le disposizioni del Piano per il Parco e del Regolamento, così come disposto dall’PDF art. 13 della Legge 394 del 06.12.1991, Legge Quadro sulle Aree Protette.

L’autorizzazione è atto relativo a procedura di competenza esclusiva dell’Ente e consente l’esercizio di attività e manifestazioni, comunque compatibili con le norme vigenti e con le finalità istitutive del Parco.

Il procedimento per il rilascio del nulla osta generalmente si avvia su richiesta delle Autorità preposte al rilascio di un atto autorizzativo che, prima di rilasciare un qualsiasi titolo abilitativo per interventi, impianti e opere all’interno del territorio del Parco, devono acquisire il preventivo nulla osta dell’Ente Parco.

Per gli interventi in materia di edilizia subordinati a permesso di costruire o ad altri provvedimenti e titoli abilitativi previsti dalla legislazione vigente, il Comune territorialmente competente provvede a trasmette all’Ente Parco l’istanza e gli elaborati di progetto in formato digitale attraverso il SUE o il SUAP.

Nulla osta e autorizzazioni sono rilasciati dal Direttore.

Il nulla osta è reso entro sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza presentata completa in ogni sua parte. Tale termine può essere rinviato, per una sola volta, di trenta giorni. Decorso inutilmente il termine, il nulla osta si intende rilasciato.

In caso di parere negativo, il diniego è immediatamente impugnabile ed è pubblicato sia all’albo on line del Comune interessato sia all’albo on line dell’Ente Parco.

L’autorizzazione è resa entro sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza presentata completa in ogni sua parte. Tale termine può essere rinviato, per una sola volta, di trenta giorni. Decorso inutilmente il termine, l’autorizzazione si intende negata.

In caso di documentazione carente il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente. L’interessato può produrre quanto mancante entro 30 giorni dalla ricezione dell’invito a provvedere formulato dall’Ente. La richiesta di integrazioni sospende la decorrenza dei termini per il rilascio del nulla osta o dell’autorizzazione, fino all’avvenuto ricevimento dei documenti mancanti.

In base a quanto stabilito dalla Legge Quadro 394/91 e in base alle disposizioni delle Norme di Attuazione del Piano per il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e del regolamento vigente è necessario acquisire il nulla osta per:

  • interventi di nuova costruzione;
  • interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ripristino tipologico, di ristrutturazione e sostituzione edilizia;
  • interventi su viabilità e infrastrutture;
  • tagli boschivi

È necessario acquisire l’autorizzazione per l’esercizio delle seguenti attività e manifestazioni:

  • attività speleologica
  • campeggio temporaneo di gruppi organizzati
  • esercitazioni
  • feste e sagre popolari ed altre attività ludico-ricreative collettive
  • manifestazioni sportive e gare
  • pascolo
  • studi e ricerche scientifiche
  • transito di greggi
  • transito con armi
  • transito con mezzi motorizzati per attività che attengono alle finalità del Parco
  • uso mezzi aerei a motore (inclusi SAPR)
  • riprese foto e video

In base all’accordo interistituzionale fra la Regione del Veneto, il Ministero dell’Ambiente e l’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, siglato il 21.10.2009, all’Ente Parco sono attribuite funzioni pianificatorie e autorizzative in materia paesaggistica, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137” e in materia di Valutazione di Incidenza ambientale (VIncA) ai sensi dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat).

Su progetti relativi ad interventi nell’area protetta è l’Ente Parco che si esprime sia sugli aspetti paesaggistici, sia sulla VIncA, sulla base dell’esame della relativa documentazione da allegare ai progetti: la relazione paesaggistica, elaborati dello stato di fatto e di progetto e il documento relativo alla VIncA.

Restano di competenza regionale le funzioni autorizzative relative ad opere o lavori di competenza dello Stato o della Regione ovvero di enti o aziende da essi dipendenti.

L’autorizzazione paesaggistica è un procedimento autonomo, mentre l’esito della verifica sul documento di VIncA è espresso all’interno del nulla osta.

Autorizzazione paesaggistica

Il territorio del Parco costituisce nel suo insieme un bene di interesse paesaggistico, ai sensi dell’articolo 142 del D. Lgs. n. 42 del 2004 e successive modifiche.

Per gli interventi da realizzare all’interno del territorio del Parco che possono modificare lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, deve essere acquisita la relativa autorizzazione paesaggistica.

L’autorizzazione paesaggistica è un documento autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio ed è efficace per un periodo di 5 anni, scaduto il quale l’esecuzione dei lavori che si sono progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo abilitativo eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento.

Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi di cui all’art. 149 del D.Lgs. n. 42 del 2004 ovvero:

  • interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
  • interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
  • taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Inoltre, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di lieve entità elencati nell’Allegato A al DPR 13.02.2017 n. 31.

L’autorizzazione paesaggistica consente la verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato e intervento progettato attraverso due diversi procedimenti:

– il procedimento ordinario, disciplinato dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004; il termine complessivo di conclusione del procedimento è al massimo di 105 giorni dalla presentazione della domanda all’Ente Parco, fatte salve eventuali sospensioni e interruzioni di qualsiasi natura.

Normalmente l’istanza viene trasmessa all’Ente Parco dal Comune o altro Ente territorialmente competente in via telematica (sportello SUAP o SUE).

– il procedimento in forma semplificata per gli interventi di lieve entità, disciplinato dal DPR 13.02.107 n. 31.

Il termine complessivo di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Nel caso in cui la richiesta venisse presentata direttamente all’Ente Parco, il soggetto interessato deve presentare l’istanza in modalità telematica, allegando una relazione paesaggistica redatta in conformità all’Allegato D al DPR 31/2017.

L’autorizzazione paesaggistica non sostituisce il nulla osta dell’Ente Parco.

Verifica sugli studi di VIncA

La procedura di valutazione di incidenza è prevista dall’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) per garantire la conservazione delle specie e habitat di interesse comunitario e la corretta gestione dei siti Natura 2000.

È una procedura progressiva di valutazione degli effetti che la realizzazione di piani o progetti può determinare sulle specie e gli habitat presenti in un sito Natura 2000.

Per tutti gli interventi e le opere che possano avere incidenza sui siti di importanza comunitaria e che ricadono nel territorio del Parco (ZPS IT 3230083 “Dolomiti Feltrine e Bellunesi” – ZPS IT 3230084 “Civetta – Cime di San Sebastiano” – IT3230087 “Versante Sud delle Dolomiti Feltrine”), o sulle aree ad essi limitrofe, l’istanza di nulla osta deve essere corredata dallo studio di valutazione di incidenza (VIncA) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, redatto secondo le linee guida della Regione Veneto (DGR n. 1400 del 29.08.2017, Allegato A), che definisce gli aspetti procedurali e le linee di indirizzo per la stesura del documento di valutazione di incidenza e per il successivo esame di questa.

Se il piano, il progetto o l’intervento è compreso fra quelli indicati nel paragrafo 2.2. dell’Allegato A alla DGR n. 1400 del 29.08.2017, insieme alla richiesta di nulla osta va presentata la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza, utilizzando il MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA.

L’esito della verifica sullo studio di VIncA è espresso all’interno del Nulla Osta, che può indicare eventuali prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi.

Per informazioni:
dott. Gianni Poloniato
orario: lun. mar. mer. giov. ven. 9.00-12.00; lun. mer. giov. 15.00-17.00
Tel. 0439/332920 – E-mail: g.poloniato@dolomitipark.it

arch. Monica Mezzomo
orario: lun. mar. mer. giov. ven. 9.00-12.00; mer. giov. 15.00-17.00
Tel. 0439/332932 – E-mail: m.mezzomo@dolomitipark.it

Normativa di riferimento:
Nulla Osta

  • Legge 06.12.91 n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”
  • DM 20.04.90 Istituzione del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi
  • DPR 12.07.93 Istituzione dell’Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi
  • Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto 15.11.2000 n. 60 di approvazione del Piano per il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, pubblicata nel supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26.01.2001
  • DPR 09.01.2008 “Nuova perimetrazione del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi”
  • regolamento del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, approvato con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 10.06.2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 09.07.2021

VIncA

  • DGR n. 1400 del 29.08.2017
  • Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat)

Autorizzazione paesaggistica

  • D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
  • DPR 13 febbraio 2017, n. 31 Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata
  • Allegato “A” alla D.G.R. del Veneto n. 3733 del 05.12.2006 Schema di accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione del Veneto per la predisposizione della “relazione paesaggistica semplificata” ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005
  • DPCM del 12 dicembre 2005 Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Dlgs n. 42 del 2004 (Modificato dall’art. 8, comma 2 del DPR 31/2017)
  • Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 19.07.2000)